Art. 21 Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione). - 1.-5. (Omissis). 5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2022, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942. 5-ter. (Omissis).».