Art. 21
Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali), convertito con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato
preventivo e di accordi di ristrutturazione). - 1.-5.
(Omissis).
5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre
2022, ha ottenuto la concessione dei termini di cui
all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di
rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto
un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando
la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il
tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della
documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso
presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio
decreto n. 267 del 1942.
5-ter. (Omissis).».