Art. 21 
 
Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
 
  1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di  accesso
          al credito e di adempimenti  fiscali  per  le  imprese,  di
          poteri speciali nei settori strategici, nonche'  interventi
          in materia di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
          amministrativi    e    processuali),     convertito     con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40),  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9  (Disposizioni  in   materia   di   concordato
          preventivo e  di  accordi  di  ristrutturazione).  -  1.-5.
          (Omissis). 
              5-bis. Il debitore che, entro la data del  31  dicembre
          2022,  ha  ottenuto  la  concessione  dei  termini  di  cui
          all'articolo 161,  sesto  comma,  o  all'articolo  182-bis,
          settimo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,
          puo', entro i  suddetti  termini,  depositare  un  atto  di
          rinuncia alla procedura, dichiarando di  avere  predisposto
          un piano di risanamento ai sensi  dell'articolo  67,  terzo
          comma, lettera d), del medesimo regio decreto  n.  267  del
          1942, pubblicato nel registro delle imprese, e  depositando
          la documentazione relativa alla pubblicazione medesima.  Il
          tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della
          documentazione,  dichiara  l'improcedibilita'  del  ricorso
          presentato ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto  comma,  o
          dell'articolo 182-bis,  settimo  comma,  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942. 
              5-ter. (Omissis).».