Art. 23 
 
Improcedibilita'  dei  ricorsi  per  la  risoluzione  del  concordato
  preventivo e per  la  dichiarazione  di  fallimento  dipendente  da
  procedure  di  concordato  omologato.  Limiti   di   accesso   alla
  composizione negoziata 
 
  1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021  i  ricorsi  per  la
risoluzione  del  concordato  preventivo   e   i   ricorsi   per   la
dichiarazione di fallimento proposti nei  confronti  di  imprenditori
che hanno  presentato  domanda  di  concordato  preventivo  ai  sensi
dell'articolo 186-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. 
  ((2. L'istanza di cui all'articolo 2,  comma  1,  non  puo'  essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento  introdotto
con domanda di omologazione di un accordo  di  ristrutturazione,  con
ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo,  anche  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, con ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo  182-bis,  sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  o  con  ricorso  per
l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti  o
di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della  legge
27 gennaio 2012, n. 3.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 186-bis del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
          all'articolo 20. 
              - Per il testo degli articoli 161 e 182-bis del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  vedi  i  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              - Per il testo degli articoli 7 e 14-ter  della  citata
          legge 27 gennaio 2012, n. 3, vedi i  riferimenti  normativi
          all'articolo 11.