Art. 23
Improcedibilita' dei ricorsi per la risoluzione del concordato
preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da
procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla
composizione negoziata
1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la
risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la
dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori
che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi
dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
((2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto
con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per
l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o
di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge
27 gennaio 2012, n. 3.))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 186-bis del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 20.
- Per il testo degli articoli 161 e 182-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Per il testo degli articoli 7 e 14-ter della citata
legge 27 gennaio 2012, n. 3, vedi i riferimenti normativi
all'articolo 11.