((Art. 23 bis Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali 1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche). - 1.-4. (Omissis). 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti. 6. (Omissis).».