((Art. 23 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  specifiche   tecniche   sui   rapporti
  riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali 
  1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, le parole:  «,  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  provvedimento  contenente
le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del decreto-legge n. 179 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  20,  comma  5  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti  di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di processo  civile),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10  novembre
          2014, n. 162, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  20  (Monitoraggio  delle   procedure   esecutive
          individuali  e  concorsuali  e  deposito  della   nota   di
          iscrizione a ruolo  con  modalita'  telematiche).  -  1.-4.
          (Omissis). 
              5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione
          forzata pendenti. 
              6. (Omissis).».