((Art. 23 bis
Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti
riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali
1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, le parole: «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente
le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies,
del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive
individuali e concorsuali e deposito della nota di
iscrizione a ruolo con modalita' telematiche). - 1.-4.
(Omissis).
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione
forzata pendenti.
6. (Omissis).».