((Art. 3
Istituzione della piattaforma telematica nazionale
e nomina dell'esperto
1. E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile
agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il
sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e' gestita dal
sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del
Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione
del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un
protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura
della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le
modalita' di esecuzione del test pratico e il contenuto del
protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui al comma
5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di
aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni
all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di
avere concorso alla presentazione di concordati con continuita'
aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con
piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei
debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati,
nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata
sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello
stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e' altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata agli ordini
professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente
per il luogo di residenza. La domanda e' corredata della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi
3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia,
anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile
all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della
pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale,
verificata la completezza della domanda e della documentazione,
comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di
cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco
previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al
comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco
unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dai
richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di quanto previsto
dal secondo e terzo periodo e puo' essere ripresentata. I consigli
nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le
modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti
dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di
cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16
maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini
professionali e' continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene
con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano
tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di
sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dai
singoli ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione dei
professionisti dagli albi professionali di appartenenza perche'
vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza
degli ordini professionali, provvedono senza indugio
all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente
l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo
periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e
provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una
causa di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice
civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che
resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ed e' composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di
regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' costituita la
commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o
della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si
trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la
sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione
costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica
contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei
dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i
cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto
nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui
al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di due
incarichi contemporaneamente. La nomina puo' avvenire anche al di
fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della
complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di
cui al comma 5.
8. La commissione, coordinata dal membro piu' anziano, decide a
maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito
internet istituzionale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove e'
tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto
del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento
all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui
a decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE».
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art.71 (L-R) (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni. (L).
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(R).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice
civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».