((Art. 3 
 
         Istituzione della piattaforma telematica nazionale 
                        e nomina dell'esperto 
 
  1. E' istituita una piattaforma  telematica  nazionale  accessibile
agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese  attraverso  il
sito  internet  istituzionale  di  ciascuna  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e'  gestita  dal
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto  la  vigilanza  del
Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Sulla  piattaforma  sono  disponibili  una  lista  di  controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,  piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione
del piano di risanamento, un  test  pratico  per  la  verifica  della
ragionevole perseguibilita' del  risanamento,  accessibile  da  parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e  un
protocollo di conduzione della composizione negoziata.  La  struttura
della  piattaforma,  la  lista  di  controllo  particolareggiata,  le
modalita'  di  esecuzione  del  test  pratico  e  il  contenuto   del
protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3.  Presso  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui  al  comma
5, un elenco di  esperti  nel  quale  possono  essere  inseriti:  gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano  di
aver maturato precedenti esperienze nel campo della  ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni
all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in tre casi, alla conclusione di accordi  di  ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o  di
avere concorso  alla  presentazione  di  concordati  con  continuita'
aziendale omologati.  Possono  inoltre  essere  inseriti  nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi  professionali,  documentano  di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  in
imprese interessate da operazioni di  ristrutturazione  concluse  con
piani di  risanamento  attestati,  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti e concordati preventivi con continuita'  aziendale  omologati,
nei confronti delle quali non sia stata  successivamente  pronunciata
sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento  dello
stato di insolvenza. 
  4.  L'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  3   e'   altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione  prevista  con  il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 
  5. La domanda di iscrizione all'elenco e'  presentata  agli  ordini
professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i
soggetti  di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  del  capoluogo  di
regione e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  competente
per  il  luogo  di  residenza.  La   domanda   e'   corredata   della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai  commi
3 e  4,  di  un'autocertificazione  attestante  l'assolvimento  degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta  oggetto  di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dal quale risulti ogni altra esperienza  formativa  in  materia,
anche  nelle  tecniche  di  facilitazione  e  mediazione,  valutabile
all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda  contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei  dati  comunicati  al
momento della presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  anche   ai   fini   della
pubblicazione di  cui  al  comma  9.  Ciascun  ordine  professionale,
verificata la  completezza  della  domanda  e  della  documentazione,
comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di
cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera
di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano per il loro  inserimento  nell'elenco
previsto dal comma 3. Gli ordini professionali,  con  riferimento  ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al
comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della  formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti  all'elenco
unico  e  del  trattamento  dei  dati  medesimi  nel   rispetto   del
regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese  dai
richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di  quanto  previsto
dal secondo e terzo periodo e puo' essere  ripresentata.  I  consigli
nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento  le
modalita' di formazione, tenuta e  aggiornamento  dei  dati  raccolti
dagli ordini professionali e comunicati  alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di
cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16
maggio  2022,  l'aggiornamento  dei  dati  comunicati  dagli   ordini
professionali e' continuo e, a partire dal 17  maggio  2022,  avviene
con   cadenza   annuale.   Gli   ordini   professionali    comunicano
tempestivamente alle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  l'adozione,  nei  confronti  dei  propri  iscritti,   di
sanzioni disciplinari  piu'  gravi  di  quella  minima  prevista  dai
singoli   ordinamenti   nonche'   l'intervenuta   cancellazione   dei
professionisti  dagli  albi  professionali  di  appartenenza  perche'
vengano cancellati dall'elenco. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, ricevute le  comunicazioni  di  competenza
degli    ordini    professionali,    provvedono     senza     indugio
all'aggiornamento  dell'elenco  unico;   esse   curano   direttamente
l'aggiornamento dei dati dei soggetti di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo,  secondo  le  tempistiche  stabilite  nel  nono  periodo   e
provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una
causa di ineleggibilita'  ai  sensi  dell'articolo  2382  del  codice
civile. 
  6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una  commissione  che
resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso  le
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   dei
capoluoghi di regione e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed e' composta da: 
    a)  un  magistrato  designato  dal   presidente   della   sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale  del  capoluogo  di
regione o della provincia autonoma di Trento o  di  Bolzano  nel  cui
territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1; 
    b) un membro designato dal presidente della camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' costituita la
commissione; 
    c) un membro designato dal prefetto del capoluogo  di  regione  o
della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si
trova la camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura
che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 
  7. Il segretario generale della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la
sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nei successivi due giorni lavorativi, la  comunica  alla  commissione
costituita ai sensi del comma 6,  unitamente  a  una  nota  sintetica
contenente  l'indicazione  del  volume  d'affari,  del   numero   dei
dipendenti e del settore in cui  opera  l'impresa  istante.  Entro  i
cinque giorni lavorativi successivi la commissione  nomina  l'esperto
nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di  cui
al  comma  3  secondo  criteri  che  assicurano  la  rotazione  e  la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di  due
incarichi contemporaneamente. La nomina puo'  avvenire  anche  al  di
fuori  dell'ambito  regionale.  La  commissione  tiene  conto   della
complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum  vitae  di
cui al comma 5. 
  8. La commissione, coordinata dal membro  piu'  anziano,  decide  a
maggioranza.  Ai  suoi  membri  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  9. Gli incarichi  conferiti  e  il  curriculum  vitae  dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione  del  sito
internet  istituzionale  della  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura del luogo di nomina e  del  luogo  dove  e'
tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto,  nel  rispetto
del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  omesso   ogni   riferimento
all'imprenditore richiedente. 
  10. Per la realizzazione  ed  il  funzionamento  della  piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di  euro  200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia  per  euro  700.000  per  l'anno  2022  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R).». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  reca:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
              «Art.71  (L-R)  (Modalita'  dei  controlli).  -  1.  Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di' cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. (L). 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha  seguito.
          (R) 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati di  cui  all'articolo  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi.
          (R).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2382  del  codice
          civile: 
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».