Art. 4
Requisiti di indipendenza
e doveri dell'esperto e delle parti
1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato
all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di
risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in
associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore
dell'imprenditore ne' essere stati membri degli organi di
amministrazione o controllo dell'impresa ne' aver posseduto
partecipazioni in essa. ((Chi ha svolto l'incarico di esperto non
puo' intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non
sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione
negoziata.))
2. L'esperto ((e' terzo rispetto a tutte le parti e)) opera in modo
professionale, riservato, imparziale e indipendente.
Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, puo'
chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili
o necessarie e puo' avvalersi di soggetti dotati di specifica
competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore,
e di un revisore legale((, non legati all'impresa o ad altre parti
interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura
personale o professionale)).
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto
non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue
funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra
autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice
di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in
quanto compatibili.
4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede
e correttezza.
5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria
situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti
interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio
e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei
creditori.
6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i
cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative
in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata
della crisi non costituisce di per se' causa di revoca degli
affidamenti bancari concessi all'imprenditore.
7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di
collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con
l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione
dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e
sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime
parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono
durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e
consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte
rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una
pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda
l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento delle
prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente piu' di
quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con
comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica
certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni
dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore
un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro
cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo
tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo
inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto
e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate
come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel
legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione e'
redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui
all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto
dall'imprenditore e dall'esperto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2399 del codice
civile:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del
codice di procedura penale:
«Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo
271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui
al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni
sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo'
essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale
delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il
dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.».
«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 06 febbraio 2007, n. 25
(Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
lettere da a) ad f) Omissis;
g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di
lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1990)):
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente
ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni (21) prima che sia perfezionato
l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2.-6. (Omissis).».