Art. 4 
 
                      Requisiti di indipendenza 
                 e doveri dell'esperto e delle parti 
 
  1.  L'esperto  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 2399  del  codice  civile  e  non  deve  essere  legato
all'impresa  o  ad  altre   parti   interessate   all'operazione   di
risanamento da rapporti  di  natura  personale  o  professionale;  il
professionista ed i soggetti con i quali e'  eventualmente  unito  in
associazione professionale non  devono  aver  prestato  negli  ultimi
cinque anni attivita' di lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore
dell'imprenditore  ne'  essere   stati   membri   degli   organi   di
amministrazione  o  controllo   dell'impresa   ne'   aver   posseduto
partecipazioni in essa. ((Chi ha svolto  l'incarico  di  esperto  non
puo' intrattenere rapporti professionali con  l'imprenditore  se  non
sono decorsi almeno due anni  dall'archiviazione  della  composizione
negoziata.)) 
  2. L'esperto ((e' terzo rispetto a tutte le parti e)) opera in modo
professionale,     riservato,     imparziale     e      indipendente.
Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2,  puo'
chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni  utili
o necessarie  e  puo'  avvalersi  di  soggetti  dotati  di  specifica
competenza, anche nel settore economico in cui opera  l'imprenditore,
e di un revisore legale((, non legati all'impresa o  ad  altre  parti
interessate all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di  natura
personale o professionale)). 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,  l'esperto
non puo' essere tenuto a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni
rese  e  delle  informazioni  acquisite  nell'esercizio   delle   sue
funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad  altra
autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del  codice
di procedura penale e le garanzie previste  per  il  difensore  dalle
disposizioni dell'articolo 103 del  codice  di  procedura  penale  in
quanto compatibili. 
  4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona  fede
e correttezza. 
  5.  L'imprenditore  ha  il  dovere  di  rappresentare  la   propria
situazione  all'esperto,  ai  creditori   e   agli   altri   soggetti
interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio
e  l'impresa  senza  pregiudicare  ingiustamente  gli  interessi  dei
creditori. 
  6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro  mandatari  e  i
cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative
in modo attivo e informato.  L'accesso  alla  composizione  negoziata
della crisi  non  costituisce  di  per  se'  causa  di  revoca  degli
affidamenti bancari concessi all'imprenditore. 
  7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative  hanno  il  dovere  di
collaborare lealmente e in modo sollecito con  l'imprenditore  e  con
l'esperto e rispettano l'obbligo  di  riservatezza  sulla  situazione
dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e
sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le  medesime
parti danno riscontro alle proposte e  alle  richieste  che  ricevono
durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. 
  8. Ove non siano previste, dalla legge o dai  contratti  collettivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6
febbraio  2007,  n.  25,  diverse   procedure   di   informazione   e
consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte
rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro  di  una
pluralita'  di   lavoratori,   anche   solo   per   quanto   riguarda
l'organizzazione del lavoro  o  le  modalita'  di  svolgimento  delle
prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente piu'  di
quindici dipendenti, prima della adozione delle misure,  informa  con
comunicazione scritta,  trasmessa  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo  47,  comma  1,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni
dalla ricezione dell'informativa, possono  chiedere  all'imprenditore
un incontro. La conseguente consultazione  deve  avere  inizio  entro
cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo  diverso  accordo
tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal  suo
inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto
e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni  qualificate
come tali  dal  datore  di  lavoro  o  dai  suoi  rappresentanti  nel
legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione e'
redatto, ai soli  fini  della  determinazione  del  compenso  di  cui
all'articolo  16,  comma  4,  un  sintetico   rapporto   sottoscritto
dall'imprenditore e dall'esperto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2399  del  codice
          civile: 
              «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).  -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 2382; 
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma
          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di
          sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  103  e  200  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
          ispezioni e le perquisizioni  negli  uffici  dei  difensori
          sono consentite solo: 
                a)  quando  essi  o  altre   persone   che   svolgono
          stabilmente attivita' nello stesso ufficio  sono  imputati,
          limitatamente ai  fini  dell'accertamento  del  reato  loro
          attribuito; 
                b) per rilevare tracce o altri effetti materiali  del
          reato  o  per  ricercare  cose  o  persone   specificamente
          predeterminate. 
              2. Presso  i  difensori  e  gli  investigatori  privati
          autorizzati e  incaricati  in  relazione  al  procedimento,
          nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
          sequestro di carte o documenti relativi  all'oggetto  della
          difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 
              3.  Nell'accingersi  a  eseguire  una  ispezione,   una
          perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un  difensore,
          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il
          consiglio  dell'ordine  forense  del   luogo   perche'   il
          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
          assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e  ne
          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 
              4. Alle ispezioni, alle perquisizioni  e  ai  sequestri
          negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
          ovvero, nel corso delle indagini preliminari,  il  pubblico
          ministero in forza di motivato  decreto  di  autorizzazione
          del giudice. 
              5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione  relativa  a
          conversazioni  o   comunicazioni   dei   difensori,   degli
          investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
          al procedimento, dei consulenti tecnici e  loro  ausiliari,
          ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 
              6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di  controllo
          della corrispondenza tra l'imputato e il proprio  difensore
          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
          che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato   motivo   di
          ritenere che si tratti di corpo del reato. 
              7. Salvo quanto previsto dal comma  3  e  dall'articolo
          271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,  eseguiti
          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono
          essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui
          al primo periodo, quando le comunicazioni  e  conversazioni
          sono comunque intercettate,  il  loro  contenuto  non  puo'
          essere trascritto, neanche  sommariamente,  e  nel  verbale
          delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il
          dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.». 
              «Art. 200 (Segreto professionale).  -  1.  Non  possono
          essere obbligati a deporre su quanto hanno  conosciuto  per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i casi in cui hanno l'obbligo  di  riferirne  all'autorita'
          giudiziaria: 
                a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 
                b)   gli   avvocati,   gli   investigatori    privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
                c)  i  medici  e  i  chirurghi,  i   farmacisti,   le
          ostetriche  e  ogni   altro   esercente   una   professione
          sanitaria; 
                d) gli esercenti altri uffici o professioni ai  quali
          la legge riconosce la facolta'  di  astenersi  dal  deporre
          determinata dal segreto professionale. 
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo
          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          g),  del  decreto  legislativo  06  febbraio  2007,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2002/14/CE  che  istituisce  un
          quadro   generale   relativo   all'informazione   e    alla
          consultazione dei lavoratori): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo, si intende per: 
                lettere da a) ad f) Omissis; 
                g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di
          lavoro  stipulato  tra  le   organizzazioni   datoriali   e
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1,  della
          legge  29  dicembre  1990,   n.   428   (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1990)): 
              «Art. 47 (Trasferimenti di azienda).  -  1.  Quando  si
          intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del  codice
          civile,   un   trasferimento   d'azienda   in   cui    sono
          complessivamente  occupati  piu'  di  quindici  lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il  cedente
          ed il cessionario devono darne comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni (21) prima che  sia  perfezionato
          l'atto da cui deriva il trasferimento o che  sia  raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del
          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento
          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e
          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste
          nei confronti di questi ultimi. 
              2.-6. (Omissis).».