Art. 5 
 
                 Accesso alla composizione negoziata 
                         e suo funzionamento 
 
  1. L'istanza di  nomina  dell'esperto  indipendente  e'  presentata
tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3  mediante  la
compilazione  di  un  modello,   ivi   disponibile,   contenente   le
informazioni  utili  ai  fini  della  nomina  e   dello   svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 
  2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e'  definito  con  il
decreto  dirigenziale  del   Ministero   della   giustizia   di   cui
all'articolo 3, comma 2. 
  3. L'imprenditore, al  momento  della  presentazione  dell'istanza,
inserisce nella piattaforma telematica: 
    a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se  non  gia'  depositati
presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  oppure,  per   gli
imprenditori  che  non  sono  tenuti  al  deposito  dei  bilanci,  le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA  degli  ultimi  tre  periodi  di
imposta, nonche' una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; 
    b) una relazione chiara e sintetica  sull'attivita'  in  concreto
esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei  mesi  e
le iniziative industriali che intende adottare; 
    c) l'elenco  dei  creditori,  con  l'indicazione  dei  rispettivi
crediti scaduti e a scadere  e  dell'esistenza  di  diritti  reali  e
personali di garanzia; 
    d) una dichiarazione  sulla  pendenza,  nei  suoi  confronti,  di
ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello
stato di insolvenza ((e una dichiarazione con la quale attesta di non
avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161  e  182-bis  del
regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di  cui  al  sesto
comma del predetto  articolo  161  e  al  sesto  comma  del  predetto
articolo 182-bis)); 
    e) il certificato unico dei debiti tributari di cui  all'articolo
364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
    f) la  situazione  debitoria  complessiva  richiesta  all'Agenzia
delle entrate-Riscossione; 
    g)  il  ((certificato  dei  debiti  contributivi  e   per   premi
assicurativi))  di  cui  all'articolo  363,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 14 del 2019; 
    h) un estratto delle informazioni  presenti  nella  Centrale  dei
rischi gestita  dalla  Banca  d'Italia  non  anteriore  di  tre  mesi
rispetto alla presentazione dell'istanza. 
  4. ((L'esperto, verificati)) la propria indipendenza e il  possesso
delle competenze e della disponibilita' di tempo  necessarie  per  lo
svolgimento  dell'incarico,  entro  due   giorni   lavorativi   dalla
ricezione della nomina, comunica  all'imprenditore  l'accettazione  e
contestualmente inserisce  la  dichiarazione  di  accettazione  nella
piattaforma. In caso contrario  ne  da'  comunicazione  riservata  al
soggetto che l'ha nominato perche' provveda  alla  sua  sostituzione.
((L'esperto   non   puo'   assumere    piu'    di    due    incarichi
contemporaneamente.)) 
  5.  L'esperto,  accettato   l'incarico,   convoca   senza   indugio
l'imprenditore per valutare l'esistenza di una  concreta  prospettiva
di  risanamento,  anche  alla   luce   delle   informazioni   assunte
dall'organo di controllo  e  dal  revisore  legale,  ove  in  carica.
L'imprenditore partecipa personalmente  e  puo'  farsi  assistere  da
consulenti.  Se  ritiene  che  le  prospettive  di  risanamento  sono
concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di
risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando
i successivi incontri  con  cadenza  periodica  ravvicinata.  Se  non
ravvisa  concrete  prospettive  di   risanamento,   all'esito   della
convocazione o in un momento successivo,  l'esperto  ne  da'  notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  che  dispone  l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata. 
  6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti
possono presentare  osservazioni  sull'indipendenza  dell'esperto  al
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perche',  valutate
le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo  ritiene  opportuno
provveda alla sua sostituzione. 
  7.  L'incarico  dell'esperto  si  considera  concluso  se,  decorsi
centottanta giorni dalla accettazione  della  nomina,  le  parti  non
hanno individuato, anche a seguito di  sua  proposta,  una  soluzione
adeguata per il superamento delle condizioni di cui  all'articolo  2,
comma 1. L'incarico  puo'  proseguire  ((per  non  oltre  centottanta
giorni))  quando  tutte  le  parti  lo  richiedono  e  l'esperto   vi
acconsente, oppure  quando  la  prosecuzione  dell'incarico  e'  resa
necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi  degli
articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o  nell'ipotesi
di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al  primo  periodo
decorre dall'accettazione del primo esperto nominato. 
  8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una  relazione  finale
che inserisce nella piattaforma e  comunica  all'imprenditore  e,  in
caso di concessione delle misure protettive e cautelari di  cui  agli
articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara  cessati
gli effetti. 
  ((8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria,
artigianato e  agricoltura  per  consentire  il  funzionamento  della
procedura di composizione negoziata  per  la  soluzione  della  crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a  carico  dell'impresa
che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai  sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2,
comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova  istanza  prima
di un anno dall'archiviazione stessa.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  161  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 161 (Domanda di concordato).  -  La  domanda  per
          l'ammissione alla procedura  di  concordato  preventivo  e'
          proposta  con  ricorso,  sottoscritto  dal   debitore,   al
          tribunale del luogo in cui l'impresa  ha  la  propria  sede
          principale;  il  trasferimento  della  stessa   intervenuto
          nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
          fini della individuazione della competenza. 
              Il debitore deve presentare con il ricorso: 
                a)  una   aggiornata   relazione   sulla   situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
                b) uno stato analitico ed estimativo delle  attivita'
          e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
                c)  l'elenco  dei  titolari  dei  diritti   reali   o
          personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
                d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
          eventuali soci illimitatamente responsabili; 
                e) un piano contenente la descrizione analitica delle
          modalita' e dei tempi di  adempimento  della  proposta;  in
          ogni   caso,   la   proposta   deve   indicare   l'utilita'
          specificamente individuata ed economicamente valutabile che
          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
              Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
          devono  essere   accompagnati   dalla   relazione   di   un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 67, terzo  comma,  lett.  d),
          che  attesti  la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e   la
          fattibilita' del piano  medesimo.  Analoga  relazione  deve
          essere presentata nel caso di modifiche  sostanziali  della
          proposta o del piano. 
              Per la societa' la  domanda  deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'articolo 152. 
              La domanda di  concordato  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma
          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della
          relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
          172. 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda di concordato unitamente ai bilanci  relativi  agli
          ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo  dei  creditori
          con l'indicazione dei rispettivi crediti,  riservandosi  di
          presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
          ai commi secondo e  terzo  entro  un  termine  fissato  dal
          giudice,  compreso  fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e
          prorogabile, in presenza di  giustificati  motivi,  di  non
          oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
          e con conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti
          prodotti dal ricorso, il debitore puo'  depositare  domanda
          ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.  In  mancanza,
          si applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Con
          decreto motivato che fissa  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo,  il  tribunale  puo'   nominare   il   commissario
          giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
          applica  l'articolo  170,  secondo  comma.  Il  commissario
          giudiziale, quando accerta che  il  debitore  ha  posto  in
          essere una delle condotte previste dall'articolo 173,  deve
          riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  15  e  verificata   la
          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,
          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza
          reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto  di  cui
          all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
          di straordinaria amministrazione previa autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
              Con il decreto che fissa il termine  di  cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Quando
          risulta  che   l'attivita'   compiuta   dal   debitore   e'
          manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
          e del piano, il  tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il
          debitore e il commissario giudiziale se nominato,  abbrevia
          il termine fissato con il decreto di cui  al  sesto  comma,
          primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire  i
          creditori. 
              La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
              Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato  dalla
          legge: 
              «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
          -  L'imprenditore  in  stato  di  crisi   puo'   domandare,
          depositando la  documentazione  di  cui  all'articolo  161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
                b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si  applica  l'articolo  168,
          secondo comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato.  Il  tribunale
          omologa l'accordo anche in mancanza di  adesione  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie   quando
          l'adesione e' decisiva ai  fini  del  raggiungimento  della
          percentuale di cui al primo comma  e  quando,  anche  sulla
          base delle risultanze della relazione del professionista di
          cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
          predetta amministrazione o degli enti gestori di  forme  di
          previdenza  o  assistenza   obbligatorie   e'   conveniente
          rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini  di  cui  al
          periodo che precede, l'eventuale adesione deve  intervenire
          entro  novanta  giorni  dal  deposito  della  proposta   di
          soddisfacimento. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi  dell'art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
          161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d)  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui  all'articolo  67,  terzo  comma,
          lettera  d),  circa  la  idoneita'   della   proposta,   se
          accettata,  ad   assicurare   l'integrale   pagamento   dei
          creditori con i quali non sono in corso  trattative  o  che
          hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare.
          L'istanza di  sospensione  di  cui  al  presente  comma  e'
          pubblicata nel registro delle imprese e  produce  l'effetto
          del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive
          e cautelari, nonche' del divieto  di  acquisire  titoli  di
          prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              Se  prima  dell'omologazione   intervengono   modifiche
          sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione  di  cui
          al primo comma  e  il  debitore  chiede  il  rinnovo  delle
          manifestazioni  di  consenso  ai  creditori   parti   degli
          accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso
          di  modifiche  sostanziali  degli  accordi.  Qualora   dopo
          l'omologazione si rendano necessarie modifiche  sostanziali
          del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad
          assicurare  l'esecuzione  degli  accordi,  richiedendo   al
          professionista  indicato  all'articolo  67,  terzo   comma,
          lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In  tal  caso,  il
          piano  modificato  e  l'attestazione  sono  pubblicati  nel
          registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso
          ai creditori  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  o  posta
          elettronica  certificata.   Entro   trenta   giorni   dalla
          ricezione dell'avviso  e'  ammessa  opposizione  avanti  al
          tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si  conservano  gli  effetti  di  cui  ai  commi  sesto   e
          settimo.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  363  e  364  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
              «Art. 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per
          premi assicurativi).  -  1.  L'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni
          sul lavoro, su richiesta  del  debitore  o  del  tribunale,
          comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del
          debitore a  titolo  di  contributi  e  premi  assicurativi,
          attraverso il rilascio di un certificato unico. 
              2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni  dall'entrata
          in vigore del presente articolo,  definiscono  i  contenuti
          della  comunicazione  ed  i  tempi  per  il  rilascio   del
          certificato  unico  di  cui  al   comma   1   con   proprio
          provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i   profili   di
          competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.». 
              «Art. 364 (Certificazione dei debiti tributari).  -  1.
          Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria  e  degli  enti
          preposti all'accertamento dei tributi  di  loro  competenza
          rilasciano, su richiesta del debitore o del  tribunale,  un
          certificato unico sull'esistenza di debiti  risultanti  dai
          rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e  da  quelle
          gia'  definite  per  le  quali  i  debiti  non  sono  stati
          soddisfatti. 
              2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente articolo,  con
          proprio provvedimento, modelli per  la  certificazione  dei
          carichi  pendenti,  risultanti   al   sistema   informativo
          dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni,
          nonche' per le istruzioni agli uffici  locali  dell'Agenzia
          delle  entrate  competenti  al  rilascio  e  definisce   un
          facsimile di richiesta  delle  certificazioni  medesime  da
          parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di
          rilascio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              «Art. 18 (Finanziamento delle camere di  commercio).  -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
                a) il diritto annuale come determinato ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
                b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
                c); 
                d)   i   diritti   di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,  elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
                e) i contributi volontari, i lasciti e  le  donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati; 
                f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e
          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'
          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione
          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio reso. 
              2. 
              3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi
          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,
          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,
          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei
          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi
          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'articolo  28,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto  2014,  n.  114.  Restano  fermi  i  limiti
          stabiliti dall'articolo  28  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 114. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
                a)  individuazione  del  fabbisogno  necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi
          standard determinati ai sensi dell'articolo  28,  comma  2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
                a-bis)  individuazione  degli  ambiti  prioritari  di
          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali
          di cui all'articolo 2 e del relativo  fabbisogno,  valutato
          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le
          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di
          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
                b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)
          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
                c) copertura del fabbisogno mediante diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'
          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le
          relative unita' locali. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni
          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto
          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive
          modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
              9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita
          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e
          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i
          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei
          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'
          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. (85) 
              10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le
          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo
          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di
          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del
          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche
          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli
          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale
          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui
          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui
          all'articolo 4-bis.».