Art. 5
Accesso alla composizione negoziata
e suo funzionamento
1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente e' presentata
tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la
compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le
informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e' definito con il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui
all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza,
inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non gia' depositati
presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli
imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di
imposta, nonche' una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull'attivita' in concreto
esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e
le iniziative industriali che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi
crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e
personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di
ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello
stato di insolvenza ((e una dichiarazione con la quale attesta di non
avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del
regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto
comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto
articolo 182-bis));
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo
364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia
delle entrate-Riscossione;
g) il ((certificato dei debiti contributivi e per premi
assicurativi)) di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto
legislativo n. 14 del 2019;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei
rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi
rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. ((L'esperto, verificati)) la propria indipendenza e il possesso
delle competenze e della disponibilita' di tempo necessarie per lo
svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla
ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e
contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella
piattaforma. In caso contrario ne da' comunicazione riservata al
soggetto che l'ha nominato perche' provveda alla sua sostituzione.
((L'esperto non puo' assumere piu' di due incarichi
contemporaneamente.))
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio
l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva
di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte
dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
L'imprenditore partecipa personalmente e puo' farsi assistere da
consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono
concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di
risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando
i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non
ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della
convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne da' notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti
possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perche', valutate
le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno
provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi
centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non
hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione
adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1. L'incarico puo' proseguire ((per non oltre centottanta
giorni)) quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi
acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico e' resa
necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli
articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi
di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo
decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale
che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in
caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli
articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati
gli effetti.
((8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della
procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa
che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2,
comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova istanza prima
di un anno dall'archiviazione stessa.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 161 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'
e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta; in
ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dalla
legge:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale
omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della
percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista di
cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al
periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire
entro novanta giorni dal deposito della proposta di
soddisfacimento.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), circa la idoneita' della proposta, se
accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare.
L'istanza di sospensione di cui al presente comma e'
pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto
del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive
e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di
prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
Se prima dell'omologazione intervengono modifiche
sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui
al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle
manifestazioni di consenso ai creditori parti degli
accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso
di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo
l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali
del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad
assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il
piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel
registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso
ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta
elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla
ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
- Si riporta il testo degli articoli 363 e 364 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per
premi assicurativi). - 1. L'Istituto nazionale per la
previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni
sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale,
comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del
debitore a titolo di contributi e premi assicurativi,
attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti
della comunicazione ed i tempi per il rilascio del
certificato unico di cui al comma 1 con proprio
provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.».
«Art. 364 (Certificazione dei debiti tributari). - 1.
Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza
rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un
certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai
rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle
gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con
proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei
carichi pendenti, risultanti al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni,
nonche' per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia
delle entrate competenti al rilascio e definisce un
facsimile di richiesta delle certificazioni medesime da
parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di
rilascio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c);
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e
pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'
non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione
europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. (85)
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.».