Art. 6
Misure protettive
1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina
dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di
cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del
patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive e'
pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione
dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non
possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con
l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali
viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella
piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure
esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento
sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo
5, comma 3, lettera d).
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei
lavoratori.
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e
fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di
fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non puo'
essere pronunciata.
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o
provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o
modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato
pagamento dei loro crediti anteriori ((rispetto alla pubblicazione
dell'istanza di cui al comma 1)).