Art. 7 
 
      Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari 
 
  1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di  cui  all'articolo
6, comma 1, con ricorso presentato ((al tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  lo  stesso
giorno   della   pubblicazione   dell'istanza   e   dell'accettazione
dell'esperto,))  chiede  la  conferma  o  la  modifica  delle  misure
protettive e, ove occorre,  l'adozione  dei  provvedimenti  cautelari
necessari per condurre a termine le trattative. Entro  trenta  giorni
dalla  pubblicazione  di  cui  al  medesimo  articolo  6,  comma   1,
l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del
numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso  o  il
ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia  delle  misure
previste dall'articolo 6, comma 1 del  presente  decreto  e,  decorso
inutilmente il  termine  di  cui  al  secondo  periodo,  l'iscrizione
dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese. 
  2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: 
    a) i bilanci degli ultimi tre  esercizi  oppure,  quando  non  e'
tenuto al deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; 
    b) una situazione patrimoniale e  finanziaria  aggiornata  a  non
oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; 
    c)  l'elenco  dei  creditori,  individuando  i  primi  dieci  per
ammontare,  con  indicazione  dei   relativi   indirizzi   di   posta
elettronica certificata, se disponibili, oppure  degli  indirizzi  di
posta elettronica non  certificata  per  i  quali  sia  verificata  o
verificabile la titolarita' della singola casella; 
    d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un  prospetto
delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; 
    e)  una  dichiarazione  avente   valore   di   autocertificazione
attestante,   sulla   base   di   criteri   di    ragionevolezza    e
proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata; 
    f)   ((l'accettazione))   dell'esperto    nominato    ai    sensi
dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo  di  posta
elettronica certificata. 
  3. Il tribunale, entro  dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi
di videoconferenza. Il decreto e' notificato dal  ricorrente  con  le
modalita'  indicate   dal   tribunale   che   prescrive,   ai   sensi
dell'articolo 151  del  codice  di  procedura  civile,  le  forme  di
notificazione opportune per garantire la celerita' del  procedimento.
Il tribunale, se verifica che il ricorso non e' stato depositato  nel
termine previsto dal comma 1,  dichiara  l'inefficacia  delle  misure
protettive senza fissare l'udienza prevista dal  primo  periodo.  Gli
effetti protettivi  prodotti  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il  giudice
non provvede alla fissazione dell'udienza. 
  4. All'udienza il tribunale, ((sentiti le  parti  e  l'esperto))  e
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, nomina,  se
occorre, un ausiliario  ai  sensi  dell'articolo  68  del  codice  di
procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili  in
relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e
ai  provvedimenti  di  conferma,  revoca  o  modifica  delle   misure
protettive. Se le  misure  protettive  o  i  provvedimenti  cautelari
richiesti incidono sui  diritti  dei  terzi,  costoro  devono  essere
sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale  stabilisce
la durata, non inferiore  a  trenta  e  non  superiore  a  centoventi
giorni, delle misure protettive  e,  se  occorre,  dei  provvedimenti
cautelari  disposti.  Su  richiesta   dell'imprenditore   e   sentito
l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative
intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a  determinati
creditori o categorie di creditori. 
  5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma  4,  su
istanza  delle  parti  e  acquisito  il  parere  dell'esperto,   puo'
prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario  ad
assicurare il buon esito  delle  trattative.  La  durata  complessiva
delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni. 
  6. Su istanza dell'imprenditore, di  uno  o  piu'  creditori  o  su
segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso  i  provvedimenti
di cui al comma 4  puo',  in  qualunque  momento,  sentite  le  parti
interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne
la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo  di  assicurare  il
buon esito delle trattative o  appaiono  sproporzionate  rispetto  al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti. 
  7. I procedimenti disciplinati dal presente  articolo  si  svolgono
nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice  di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione  monocratica
con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle  imprese
entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo  ai
sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 9 (Competenza). - Il fallimento e' dichiarato dal
          tribunale  del  luogo  dove  l'imprenditore  ha   la   sede
          principale dell'impresa. 
              Il  trasferimento  della  sede  intervenuto   nell'anno
          antecedente   all'esercizio    dell'iniziativa    per    la
          dichiarazione  di  fallimento  non  rileva  ai  fini  della
          competenza. 
              L'imprenditore, che ha all'estero  la  sede  principale
          dell'impresa,  puo'   essere   dichiarato   fallito   nella
          Repubblica  italiana  anche   se   e'   stata   pronunciata
          dichiarazione di fallimento all'estero. 
              Sono fatte salve le  convenzioni  internazionali  e  la
          normativa dell'Unione europea. 
              Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non
          esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se  e'
          avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6
          o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 68, 151, 669-bis e
          669-terdecies del codice di procedura civile: 
              «Art. 68 (Altri ausiliari). - Nei casi  previsti  dalla
          legge  o  quando  ne  sorge  necessita'  il   giudice,   il
          cancelliere  o  l'ufficiale  giudiziario   si   puo'   fare
          assistere da esperti in una determinata arte o  professione
          e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che
          egli non e' in grado di compiere da se' solo. 
              Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di
          determinati atti nei casi previsti dalla legge. 
              Il giudice puo' sempre  richiedere  l'assistenza  della
          forza pubblica.». 
              «Art.  151  (Forme  di   notificazione   ordinate   dal
          giudice). - Il giudice puo' prescrivere,  anche  d'ufficio,
          con decreto steso in calce all'atto, che  la  notificazione
          sia eseguita in modo  diverso  da  quello  stabilito  dalla
          legge, e anche per mezzo  di  telegramma  collazionato  con
          avviso di ricevimento  quando  lo  consigliano  circostanze
          particolari  o   esigenze   di   maggiore   celerita',   di
          riservatezza o di tutela della dignita'.» 
              «Art. 669-bis (Forma della domanda). -  La  domanda  si
          propone  con  ricorso  depositato  nella  cancelleria   del
          giudice competente.». 
              «Art. 669-terdecies  (Reclamo  contro  i  provvedimenti
          cautelari). - Contro l'ordinanza  con  la  quale  e'  stato
          concesso o negato il  provvedimento  cautelare  e'  ammesso
          reclamo nel termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla
          pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione  o  dalla
          notificazione se anteriore. 
              Il reclamo  [contro  i  provvedimenti  del  pretore  si
          propone al tribunale, quello] contro  i  provvedimenti  del
          giudice singolo del tribunale si propone al  collegio,  del
          quale non puo' far parte  il  giudice  che  ha  emanato  il
          provvedimento reclamato. Quando il provvedimento  cautelare
          e' stato  emesso  dalla  Corte  d'appello,  il  reclamo  si
          propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza,
          alla Corte d'appello piu' vicina. 
              Il procedimento e' disciplinato dagli  articoli  737  e
          738. 
              Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
          proposizione  del  reclamo  debbono  essere  proposti,  nel
          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo
          procedimento.   Il   tribunale   puo'    sempre    assumere
          informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
          la rimessione al primo giudice. 
              Il collegio, convocate le parti, pronuncia,  non  oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare. 
              Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
          tuttavia  il  presidente  del  tribunale  o   della   Corte
          investiti del reclamo, quando per  motivi  sopravvenuti  il
          provvedimento  arrechi  grave  danno,  puo'  disporre   con
          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».