Art. 7
Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo
6, comma 1, con ricorso presentato ((al tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso
giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione
dell'esperto,)) chiede la conferma o la modifica delle misure
protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari
necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni
dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1,
l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del
numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il
ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia delle misure
previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso
inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione
dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese.
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non e'
tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non
oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per
ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta
elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di
posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o
verificabile la titolarita' della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto
delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione
attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata;
f) ((l'accettazione)) dell'esperto nominato ai sensi
dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso,
fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi
di videoconferenza. Il decreto e' notificato dal ricorrente con le
modalita' indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi
dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di
notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento.
Il tribunale, se verifica che il ricorso non e' stato depositato nel
termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure
protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli
effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice
non provvede alla fissazione dell'udienza.
4. All'udienza il tribunale, ((sentiti le parti e l'esperto)) e
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, nomina, se
occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di
procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e
ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure
protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari
richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere
sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce
la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi
giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti
cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito
l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative
intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati
creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su
istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, puo'
prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad
assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva
delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o piu' creditori o su
segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti
di cui al comma 4 puo', in qualunque momento, sentite le parti
interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne
la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il
buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono
nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica
con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese
entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo ai
sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 9 (Competenza). - Il fallimento e' dichiarato dal
tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede
principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno
antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale
dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella
Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata
dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non
esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e'
avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6
o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.».
- Si riporta il testo degli articoli 68, 151, 669-bis e
669-terdecies del codice di procedura civile:
«Art. 68 (Altri ausiliari). - Nei casi previsti dalla
legge o quando ne sorge necessita' il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare
assistere da esperti in una determinata arte o professione
e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che
egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di
determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della
forza pubblica.».
«Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal
giudice). - Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio,
con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione
sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla
legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con
avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze
particolari o esigenze di maggiore celerita', di
riservatezza o di tutela della dignita'.»
«Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del
giudice competente.».
«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si
propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del
giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del
quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare
e' stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si
propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza,
alla Corte d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».