Art. 9 
 
         Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative 
 
  ((1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore  in  stato  di
crisi  gestisce  l'impresa  in  modo  da  evitare  pregiudizio   alla
sostenibilita'  economico-finanziaria  dell'attivita'.  Quando,   nel
corso della composizione negoziata,  risulta  che  l'imprenditore  e'
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso
gestisce l'impresa nel prevalente interesse  dei  creditori.  Restano
ferme le responsabilita' dell'imprenditore.)) 
  2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per  iscritto,
del compimento  di  atti  di  straordinaria  amministrazione  nonche'
dell'esecuzione di pagamenti che  non  sono  coerenti  rispetto  alle
trattative o alle prospettive di risanamento. 
  3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo'  arrecare  pregiudizio
ai creditori, alle trattative o alle prospettive di  risanamento,  lo
segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. 
  4.  Se,  nonostante  la  segnalazione,   l'atto   viene   compiuto,
l'imprenditore ne informa  immediatamente  l'esperto  il  quale,  nei
successivi dieci giorni,  puo'  iscrivere  il  proprio  dissenso  nel
registro  delle  imprese.  Quando  l'atto  compiuto  pregiudica   gli
interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria. 
  5.  Quando  sono  state  concesse  misure  protettive  o  cautelari
l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro  delle  imprese,
procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.