Art. 9
Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
((1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di
crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla
sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'. Quando, nel
corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e'
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso
gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano
ferme le responsabilita' dell'imprenditore.))
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto,
del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche'
dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle
trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio
ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo
segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto,
l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei
successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel
registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli
interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari
l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese,
procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.