LA CORTE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 7 ottobre 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 261, e successive modificazioni; Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 15 luglio 2021; Delibera: Le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 7 ottobre 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 261, e successive modificazioni, sono sostituite dal testo seguente: Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Art. 1 Trasmissione dell'ordinanza notificata 1. L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la causa solleva la questione di legittimita' costituzionale, e' trasmessa, con modalita' telematica, alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.