Art. 10 
 
            Convocazione della Corte in udienza pubblica 
 
  1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza  pubblica
e convoca la Corte. 
  2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza,  il
cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai  soggetti
di cui all'art. 4.