Art. 11 Convocazione della Corte in camera di consiglio 1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio, il Presidente puo' convocare con decreto la Corte in camera di consiglio. 2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che la questione possa essere dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata o che gli atti possano essere restituiti al giudice rimettente. 3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per la camera di consiglio, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4. 4. Le parti e i soggetti di cui all'art. 4 possono illustrare, nella memoria di cui all'art. 7, comma 2, le ragioni per le quali ritengono che la questione debba essere discussa in udienza pubblica. 5. La Corte, se ritiene che la questione non possa essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa in udienza pubblica.