Art. 11 
 
           Convocazione della Corte in camera di consiglio 
 
  1. Se  nessuna  delle  parti  si  e'  costituita  in  giudizio,  il
Presidente  puo'  convocare  con  decreto  la  Corte  in  camera   di
consiglio. 
  2. Il Presidente,  sentito  il  giudice  relatore,  puo'  convocare
ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora  ravvisi  che  la
questione possa  essere  dichiarata  manifestamente  inammissibile  o
manifestamente infondata o che gli atti possano essere restituiti  al
giudice rimettente. 
  3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per la  camera  di
consiglio, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti  costituite
e ai soggetti di cui all'art. 4. 
  4. Le parti e i soggetti di  cui  all'art.  4  possono  illustrare,
nella memoria di cui all'art. 7, comma 2, le  ragioni  per  le  quali
ritengono che la questione debba essere discussa in udienza pubblica. 
  5. La Corte, se ritiene che la questione non possa essere decisa in
camera di consiglio, dispone che sia discussa in udienza pubblica.