Art. 12 Provvedimenti straordinari in ordine a preclusioni o decadenze 1. La Corte provvede in ordine a preclusioni o a decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all'art. 4. 2. Il Presidente puo', previo accordo delle parti costituite e dei soggetti di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di documenti in udienza pubblica.