Art. 12 
 
                Provvedimenti straordinari in ordine 
                      a preclusioni o decadenze 
 
  1. La  Corte  provvede  in  ordine  a  preclusioni  o  a  decadenze
intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di  cui
all'art. 4. 
  2. Il Presidente puo', previo accordo delle parti costituite e  dei
soggetti di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di  documenti  in
udienza pubblica.