Art. 13 Trasmissione degli atti ai giudici 1. Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o della camera di consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e tutti i successivi atti del giudizio, secondo le modalita' previste nel decreto di cui all'art. 39.