Art. 13 
 
                 Trasmissione degli atti ai giudici 
 
  1. Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o  della  camera
di consiglio, il cancelliere  rende  disponibili  ai  giudici  l'atto
introduttivo del giudizio davanti alla Corte  e  tutti  i  successivi
atti del giudizio, secondo le modalita' previste nel decreto  di  cui
all'art. 39.