Art. 15 
 
                    Assunzione dei mezzi di prova 
 
  1. L'assunzione dei mezzi di prova  ha  luogo  davanti  alla  Corte
riunita in camera di consiglio, con la partecipazione delle  parti  e
con l'assistenza del cancelliere, che ne redige il verbale. 
  2. Almeno dieci giorni prima della data fissata  per  l'assunzione,
il cancelliere ne  da'  comunicazione  alle  parti  costituite  e  ai
soggetti di cui all'art. 4. 
  3. Le spese per l'assunzione  sono  a  carico  del  bilancio  della
Corte.