Art. 15 Assunzione dei mezzi di prova 1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo davanti alla Corte riunita in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti e con l'assistenza del cancelliere, che ne redige il verbale. 2. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assunzione, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4. 3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.