Art. 16 
 
                      Chiusura dell'istruttoria 
                    e riconvocazione della Corte 
 
  1. Espletate le procedure per l'assunzione dei mezzi  di  prova,  i
relativi  atti  sono   depositati   con   modalita'   telematica   in
cancelleria. 
  2. Almeno trenta giorni prima,  il  cancelliere  da'  comunicazione
della data  fissata  per  la  nuova  udienza  pubblica  o  camera  di
consiglio alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.