Art. 16 Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte 1. Espletate le procedure per l'assunzione dei mezzi di prova, i relativi atti sono depositati con modalita' telematica in cancelleria. 2. Almeno trenta giorni prima, il cancelliere da' comunicazione della data fissata per la nuova udienza pubblica o camera di consiglio alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.