Art. 17 Esperti 1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti. 2. Il cancelliere avverte le parti costituite con modalita' telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in Camera di consiglio. 3. La Corte puo' altresi' disporre l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui deposito con modalita' telematica viene data comunicazione alle parti costituite.