Art. 17 
 
                               Esperti 
 
  1.  La  Corte,  ove  ritenga  necessario   acquisire   informazioni
attinenti a specifiche discipline, dispone con  ordinanza  che  siano
ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza  in  camera  di
consiglio alla quale  possono  assistere  le  parti  costituite.  Con
l'autorizzazione del Presidente, le parti possono  formulare  domande
agli esperti. 
  2.  Il  cancelliere  avverte  le  parti  costituite  con  modalita'
telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza
in Camera di consiglio. 
  3. La Corte puo' altresi' disporre l'acquisizione  da  parte  degli
esperti ascoltati di documenti o di una relazione  scritta,  del  cui
deposito con modalita' telematica viene data comunicazione alle parti
costituite.