Art. 18 
 
                 Discussione congiunta di questioni 
                        e riunione di giudizi 
 
  1. Il Presidente puo' disporre, d'ufficio o ad  istanza  di  parte,
che due o piu' cause siano congiuntamente discusse  in  una  medesima
udienza o camera di consiglio. 
  2.  Dopo  la  discussione  in  udienza  pubblica  o  in  camera  di
consiglio, la Corte delibera se e quali giudizi riunire per  un'unica
pronuncia. 
  3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo'  rinviare  una
causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera
di consiglio, al fine della trattazione  congiunta  con  altra  causa
connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.