Art. 18 Discussione congiunta di questioni e riunione di giudizi 1. Il Presidente puo' disporre, d'ufficio o ad istanza di parte, che due o piu' cause siano congiuntamente discusse in una medesima udienza o camera di consiglio. 2. Dopo la discussione in udienza pubblica o in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali giudizi riunire per un'unica pronuncia. 3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.