Art. 19 
 
                          Udienza pubblica 
 
  1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi  le  questioni
della causa. 
  2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu'  di  due  per
parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. 
  3. Il Presidente dirige la discussione, anche indicando i punti e i
tempi nei quali essa deve contenersi. 
  4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e  17  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del  codice
di procedura civile.