Art. 19 Udienza pubblica 1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa. 2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. 3. Il Presidente dirige la discussione, anche indicando i punti e i tempi nei quali essa deve contenersi. 4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.