Art. 2 Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza 1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarita' dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle regioni. 2. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono iscritte dal cancelliere nel registro generale informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale delle regioni interessate.