Art. 20 
 
           Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze 
 
  1. Le  sentenze  e  le  ordinanze  sono  deliberate  in  camera  di
consiglio con voti  espressi  in  forma  palese.  Alla  deliberazione
partecipano i giudici presenti a tutte le udienze pubbliche o  camere
di consiglio fino alla chiusura della discussione della questione. 
  2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione  e  pone
in votazione le questioni. 
  3. Il relatore vota  per  primo;  votano  poi  gli  altri  giudici,
cominciando  dal  meno  anziano  per  nomina;  per  ultimo  vota   il
Presidente. In caso di  parita'  di  voti,  il  voto  del  Presidente
prevale. 
  4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o  dell'ordinanza
e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per  altro
motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici. 
  5. La data della decisione e' quella dell'approvazione  di  cui  al
comma 3. 
  6. Le sentenze e le ordinanze, il cui testo e' stato approvato  dal
collegio, sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore.