Art. 20 Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze 1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti a tutte le udienze pubbliche o camere di consiglio fino alla chiusura della discussione della questione. 2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. 3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente prevale. 4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici. 5. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al comma 3. 6. Le sentenze e le ordinanze, il cui testo e' stato approvato dal collegio, sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore.