Art. 3 
 
                      Costituzione delle parti 
 
  1. La costituzione delle parti in giudizio  ha  luogo  nel  termine
perentorio di venti giorni dalla pubblicazione  dell'ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica  della
procura speciale al difensore e delle  deduzioni,  comprensive  delle
conclusioni. Nello  stesso  termine  possono  essere  prodotti  nuovi
documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale.