Art. 3 Costituzione delle parti 1. La costituzione delle parti in giudizio ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica della procura speciale al difensore e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale.