Art. 4 Interventi in giudizio 1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. 2. L'intervento in giudizio del Presidente della Giunta regionale ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore. 3. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalita' e nel termine di cui al comma precedente. Possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La Corte decide sull'ammissibilita' degli interventi.