Art. 4 
 
                       Interventi in giudizio 
 
  1. L'intervento  in  giudizio  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha luogo  nel  termine  perentorio  di  venti  giorni  dalla
pubblicazione  dell'ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale,   mediante
deposito con modalita' telematica delle deduzioni, comprensive  delle
conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da  un
suo sostituto. 
  2. L'intervento in giudizio del Presidente della  Giunta  regionale
ha luogo nel termine perentorio di venti giorni  dalla  pubblicazione
dell'ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale,  mediante  deposito   con
modalita' telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e
della procura speciale al difensore. 
  3. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalita'  e
nel termine  di  cui  al  comma  precedente.  Possono  intervenire  i
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato  al  rapporto  dedotto  in  giudizio.   La   Corte   decide
sull'ammissibilita' degli interventi.