Art. 5 
 
          Accesso degli intervenienti agli atti processuali 
 
  1. L'interveniente a norma dell'art. 4, comma 3, nel  caso  in  cui
intenda  prendere  visione  degli  atti  processuali,  deposita   con
modalita'  telematica,  contestualmente   all'atto   di   intervento,
apposita istanza di  fissazione  anticipata  e  separata  della  sola
questione concernente l'ammissibilita' dello stesso. 
  2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, fissa con decreto la
trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione
sull'ammissibilita' dell'intervento. 
  3. Il cancelliere da'  immediata  comunicazione  del  decreto  alle
parti  costituite  e  all'istante,  i  quali,  entro   dieci   giorni
dall'avvenuta  comunicazione,  hanno  facolta'  di   depositare   con
modalita' telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la
questione dell'ammissibilita' dell'intervento. 
  4. La Corte decide con ordinanza, a cui si  applica  il  regime  di
pubblicita' di cui all'art. 35.