Art. 5 Accesso degli intervenienti agli atti processuali 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, comma 3, nel caso in cui intenda prendere visione degli atti processuali, deposita con modalita' telematica, contestualmente all'atto di intervento, apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilita' dello stesso. 2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilita' dell'intervento. 3. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare con modalita' telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento. 4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicita' di cui all'art. 35.