Art. 6 Amici curiae 1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalita', possono depositare con modalita' telematica un'opinione scritta. 2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica. 3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'. 4. Il decreto di cui al comma 3, unitamente alle opinioni dichiarate ammesse, e' messo a disposizione a cura della cancelleria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della camera di consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte costituzionale. 5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.