Art. 6 
 
                            Amici curiae 
 
  1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla  pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le  formazioni
sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di
interessi  collettivi  o  diffusi   attinenti   alla   questione   di
costituzionalita',  possono  depositare  con   modalita'   telematica
un'opinione scritta. 
  2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di  25.000  caratteri,
spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica  alla  cancelleria
della  Corte,  che  ne  comunica  l'avvenuta  ricezione   con   posta
elettronica. 
  3. Con decreto del Presidente, sentito il  giudice  relatore,  sono
ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla
valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'. 
  4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3,  unitamente  alle  opinioni
dichiarate ammesse, e' messo a disposizione a cura della  cancelleria
alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima  dell'udienza
o della camera di consiglio ed e' pubblicato  nel  sito  della  Corte
costituzionale. 
  5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni
sono state ammesse con il decreto di cui  al  comma  3  non  assumono
qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non  possono  ottenere
copia degli atti e non partecipano all'udienza.