Art. 7 Deposito in cancelleria di atti, documenti e memorie 1. Gli atti e i documenti delle parti e dei soggetti di cui all'art. 4 sono depositati in cancelleria con modalita' telematica. Il deposito si intende perfezionato, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39. 2. Eventuali memorie illustrative sono depositate, con la medesima modalita', fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della camera di consiglio.