Art. 7 
 
        Deposito in cancelleria di atti, documenti e memorie 
 
  1. Gli atti e i  documenti  delle  parti  e  dei  soggetti  di  cui
all'art. 4 sono depositati in cancelleria con  modalita'  telematica.
Il deposito si intende perfezionato, in  ogni  caso,  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'art. 39. 
  2. Eventuali memorie illustrative sono depositate, con la  medesima
modalita', fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della
camera di consiglio.