Art. 9 
 
                 Nomina del giudice per l'istruzione 
                         e per la relazione 
 
  1. Decorso il termine indicato nell'art. 3,  il  Presidente  nomina
uno o piu' giudici per  l'istruzione  e  per  la  relazione,  cui  il
cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio. 
  2. Il giudice relatore puo' chiedere al Presidente di disporre, con
apposito provvedimento, l'acquisizione  al  giudizio,  con  modalita'
telematica, di altra documentazione. 
  3.  Il  cancelliere  da'  comunicazione  del  deposito  alle  parti
costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto
all'art. 10, comma 2.