Art. 9 Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione 1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o piu' giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio. 2. Il giudice relatore puo' chiedere al Presidente di disporre, con apposito provvedimento, l'acquisizione al giudizio, con modalita' telematica, di altra documentazione. 3. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto all'art. 10, comma 2.