Art. 4. Adesione a Europa Verde-Verdi 1. L'adesione a Europa Verde-Verdi e' individuale e libera. 2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; e' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione. 3. L'iscrizione ad Europa Verde-Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico e' il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attivita', interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso. 4. La persona iscritta ha diritto di partecipare all'attivita' di Europa Verde-Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha diritto di conoscere le deliberazioni formali assunte dagli organi. Ha altresi' il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere della persona iscritta e' il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi. 5. Europa Verde-Verdi riconosce nelle e nei «Giovani Europeisti Verdi» la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla «GEV», con un proprio regolamento comunicato al Consiglio federale nazionale, con propri organismi dirigenti e puo' prevedere un contributo annuale alle sue attivita'. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di eta' previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione. 6. Il Consiglio federale nazionale stabilisce modalita' e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni. 7. La quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione. 8. Europa Verde-Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformita' ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonche' ai provvedimenti dell'autorita' garante.