Art. 5. 
                          Patti federativi 
 
    1.  E'  previsto  lo  strumento  dei  patti  federativi  per   la
collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della  societa'
civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi  e
i valori di  Europa  Verde-Verdi,  nella  elaborazione  programmatica
comune, nelle attivita' e nelle scelte per l'eventuale  presentazione
di liste comuni alle varie elezioni. 
    2. I patti federativi possono  essere  stipulati  sia  a  livello
nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli  elementi
che definiscono gli accordi e le modalita' di collaborazione  stabile
con l'altro soggetto. 
    3. I patti federativi  sono  stipulati  a  livello  nazionale  se
coinvolgono soggetti con cui si stipulano  accordi  avente  carattere
nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste
comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono  approvati
dal Consiglio federale nazionale. 
    4.  I  patti  federativi  sono  stipulati  a  livello  locale  se
coinvolgono soggetti con cui si stipulano  accordi  avente  carattere
strettamente  territoriale  di  elaborazione  programmatica  e/o   di
presentazione  di  liste  comuni  alle  elezioni   amministrative   o
regionali. In tal caso sono  approvati  dal  Consiglio  federale  del
livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea. 
    5. Il contenuto degli accordi non puo' essere in contrasto con  i
principi, lo statuto, il codice  etico  e  i  regolamenti  di  Europa
Verde-Verdi.