Art. 5. Patti federativi 1. E' previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della societa' civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde-Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attivita' e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni. 2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalita' di collaborazione stabile con l'altro soggetto. 3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio federale nazionale. 4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea. 5. Il contenuto degli accordi non puo' essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.