Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all'avvio e al rafforzamento dell'imprenditoria femminile, nonche' di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne. 2. Ai fini di cui al comma 1 e in conformita' con quanto previsto dall'art. 1, comma 103, della legge, il presente decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo impresa femminile tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, le modalita' di attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni e le attivita' di monitoraggio e controllo. Il presente decreto definisce, altresi', i profili gestionali del medesimo Fondo, individuando il soggetto incaricato della gestione degli interventi e le attivita' ad esso affidate. 3. Per l'attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla legge, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione, disciplinate dai capi da II a V del presente decreto: a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili; c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.