Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di azione del  Fondo
impresa femminile, al fine di  realizzare  gli  obiettivi,  stabiliti
dalla legge, di promozione e sostegno all'avvio  e  al  rafforzamento
dell'imprenditoria  femminile,  nonche'  di   sviluppo   dei   valori
imprenditoriali presso la popolazione femminile e di  massimizzazione
del contributo alla crescita economica e sociale del Paese  da  parte
delle donne. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e in conformita' con  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 103, della legge, il presente decreto definisce la
ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo impresa  femminile
tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, le modalita'  di
attuazione dei predetti interventi, i criteri  e  i  termini  per  la
fruizione  delle  agevolazioni  e  le  attivita'  di  monitoraggio  e
controllo.  Il  presente  decreto  definisce,  altresi',  i   profili
gestionali del medesimo Fondo, individuando  il  soggetto  incaricato
della gestione degli interventi e le attivita' ad esso affidate. 
  3. Per  l'attuazione  degli  obiettivi  di  promozione  e  sostegno
stabiliti dalla legge, gli interventi  del  Fondo  impresa  femminile
sono articolati nelle seguenti linee di azione, disciplinate dai capi
da II a V del presente decreto: 
    a)  incentivi  per  la  nascita  e  lo  sviluppo  delle   imprese
femminili; 
    b) incentivi per lo sviluppo e il  consolidamento  delle  imprese
femminili; 
    c) azioni  per  la  diffusione  della  cultura  e  la  formazione
imprenditoriale femminile.