Art. 3 Ripartizione della dotazione finanziaria 1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 97, della legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita: a) per gli interventi agevolativi di cui ai capi II e III: 33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui: i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) euro e' destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese previsti dal capo II. Nell'ambito della predetta dotazione e' costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell'ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea di intervento di cui al capo II; ii. un importo pari a 25.600.000,00 (venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III; b) per gli interventi di cui al capo V: 6.200.000,00 (semilioniduecentomila/00) euro; c) una quota parte della dotazione finanziaria di cui alla lettera a), pari al 4% iva inclusa, e' destinata all'esecuzione della convenzione di cui all'art. 5, commi 2 e 3. 2. La dotazione di cui al comma 1, che costituisce limite massimo di spesa, puo' essere ripartita secondo diverse proporzioni, con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge, non prima di dodici mesi dall'avvio dell'operativita' del Fondo, in relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni e delle sinergie instaurate ai sensi dell'art. 4 nonche' dei contributi formulati dal Comitato impresa donna, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 1, comma 104, della legge, relative all'attualizzazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.