Art. 5 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Per gli adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  relativi  agli
interventi di  cui  al  presente  decreto,  il  Ministero  si  avvale
dell'Agenzia  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia, secondo quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 103, della legge e ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  2. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto  gestore
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle  attivita'  previste
dal presente decreto e determinati i relativi oneri, a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 3, nonche' le modalita' per il  trasferimento
delle risorse finanziarie al Soggetto gestore. 
  3. Il Soggetto  gestore  garantisce,  altresi',  nell'ambito  della
convenzione di cui al comma 2 e senza ulteriori oneri,  il  ruolo  di
segreteria tecnica del Comitato impresa  donna  istituito  presso  il
Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge.