Art. 5 Soggetto gestore 1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 103, della legge e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore. 3. Il Soggetto gestore garantisce, altresi', nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 e senza ulteriori oneri, il ruolo di segreteria tecnica del Comitato impresa donna istituito presso il Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge.