Art. 6 Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese: a) non quotate; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni e' considerato a partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con apertura della partita IVA; d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'art. 22 del regolamento GBER. 2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.