Art. 6 
 
         Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 
 
  1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse  ai  sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER,  qualora  le  imprese  richiedenti
soddisfino  le  condizioni  previste  dal   medesimo   articolo.   In
particolare, la concessione e' disposta ai  sensi  dell'art.  22  del
regolamento GBER in caso di imprese: 
    a) non quotate; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; 
    c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
cinque  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda.  Per  le
lavoratrici  autonome  non  soggette  all'obbligo  di  iscrizione  al
registro delle imprese, il periodo di cinque anni  e'  considerato  a
partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con
apertura della partita IVA; 
    d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti,  ivi  incluse
le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di  un'altra  impresa;
di non avere ancora distribuito utili; di  non  essere  costituite  a
seguito di fusione,  secondo  quanto  specificato  dall'art.  22  del
regolamento GBER. 
  2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al  comma
1,  le  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e  nei  limiti   del
regolamento de minimis.