Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,  di
  eventi e competizioni sportivi e di discoteche 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche,   locali   di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto,  sono  svolti   esclusivamente   con   posti   a   sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata. In  zona  bianca,  l'accesso
agli spettacoli ((aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica
dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto))  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita  e'
pari a quella massima autorizzata. In caso di  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono  in  luoghi  ordinariamente  destinati  agli
eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni  di
cui  al  comma  2  relative  alla  capienza  consentita  negli  spazi
destinati al pubblico. In ogni caso, per gli  spettacoli  all'aperto,
quando il pubblico, anche solo in parte,  vi  accede  senza  posti  a
sedere preassegnati e senza limiti massimi di  capienza  autorizzati,
gli organizzatori producono all'autorita' competente  ad  autorizzare
l'evento anche la documentazione concernente le misure  adottate  per
la prevenzione della diffusione  del  contagio  da  Covid-19,  tenuto
conto delle dimensioni,  dello  stato  e  delle  caratteristiche  dei
luoghi, nonche' delle indicazioni stabilite in apposite  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio  2020,  n.  74.  La  predetta  autorita'  comunica  le  misure
individuate   dagli   organizzatori   alla   Commissione    di    cui
all'((articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto)) 18 giugno 1931, n. 773, la quale  ne  tiene
conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel  corso  di
sedute  alle  quali  puo'  invitare  rappresentanti   delle   aziende
sanitarie locali, specificamente competenti  in  materia  di  sanita'
pubblica, al fine di acquisire  un  parere  circa  l'idoneita'  delle
predette misure. Le misure sono comunicate altresi'  al  Prefetto  ai
fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione  del  parere  del
Comitato provinciale di cui all'articolo 20  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121. Restano  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico
quando non e' possibile assicurare il rispetto  delle  condizioni  di
cui al presente articolo, nonche', salvo quanto  previsto  dal  comma
1-bis per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in  sale  da
ballo, discoteche e locali assimilati.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale
da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74.  L'accesso  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo  9,  comma  2,  con
tracciamento  dell'accesso  alle  strutture.  La  capienza  non  puo'
comunque essere superiore ((al 75 per cento all'aperto e  al  50  per
cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)).  Nei  locali
al chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita
la presenza di impianti di  aereazione  senza  ((ricircolo  dell'aria
oppure di sistemi  di  filtrazione  ad  elevata  efficienza  mediante
filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus
SARS-CoV-2)),  e  restano  fermi  gli  obblighi   di   indossare   il
dispositivo di  protezione  delle  vie  respiratorie  previsti  dalla
vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. In zona gialla, le misure di cui  al  primo  periodo  del
comma 1 si applicano anche per la  partecipazione  del  pubblico  sia
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente  interesse  nazionale  con  provvedimento   del   Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra,
organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da
organismi  sportivi  internazionali,   sia   agli   eventi   e   alle
competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.  In  zona
gialla, la capienza consentita non puo' essere superiore ((al 50  per
cento all'aperto e al 35  per  cento  al  chiuso  rispetto  a  quella
massima autorizzata)). In zona bianca, l'accesso agli eventi  e  alle
competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza  consentita  non  puo'  essere
superiore ((al 75 per cento all'aperto e al 60 per  cento  al  chiuso
rispetto a quella massima autorizzata)). Le  percentuali  massime  di
capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori
dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di  svolgimento  degli
eventi e competizioni sportivi. Le  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei  siti  e  degli
eventi, puo' essere stabilita  una  diversa  percentuale  massima  di
capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati  dal  Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma  1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,  per  gli
eventi e le competizioni di cui al comma 2,  dal  Sottosegretario  di
Stato con delega in materia di sport.»; 
    b) all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole
«spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,» sono
inserite le seguenti: «nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati,»; 
    c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ferma restando  l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni
previste  dall'ordinamento  sportivo,  dopo  una   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla
capienza consentita e al possesso di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire  dalla
seconda  violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la   sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.». 
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 5,  9-bis  e  13  del
          decreto legge 22  aprile  2021,  n.  52,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  recante:
          «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia  da  COVID-19»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Spettacoli  aperti  al  pubblico  ed  eventi
          sportivi). - 1. In zona gialla, gli  spettacoli  aperti  al
          pubblico  in  sale  teatrali,  sale   da   concerto,   sale
          cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica  dal
          vivo e in altri  locali  o  spazi  anche  all'aperto,  sono
          svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati  e  a
          condizione che sia assicurato il  rispetto  della  distanza
          interpersonale di almeno un metro, sia per  gli  spettatori
          che  non  siano  abitualmente  conviventi,   sia   per   il
          personale, e  l'accesso  e'  consentito  esclusivamente  ai
          soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
          di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la  capienza
          consentita non puo' essere superiore al  50  per  cento  di
          quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso  agli
          spettacoli aperti al pubblico in  sale  teatrali,  sale  da
          concerto, sale cinematografiche, locali di  intrattenimento
          e  musica  dal  vivo  e  in  altri  locali  o  spazi  anche
          all'aperto e' consentito esclusivamente ai soggetti  muniti
          di  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di   cui
          all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a
          quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al
          pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati
          agli eventi e alle competizioni sportivi, si  applicano  le
          disposizioni di cui  al  comma  2  relative  alla  capienza
          consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso,
          per gli spettacoli all'aperto, quando  il  pubblico,  anche
          solo in parte, vi accede senza posti a sedere  preassegnati
          e  senza  limiti  massimi  di  capienza  autorizzati,   gli
          organizzatori   producono   all'autorita'   competente   ad
          autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le
          misure adottate per la  prevenzione  della  diffusione  del
          contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni,  dello
          stato e delle caratteristiche  dei  luoghi,  nonche'  delle
          indicazioni stabilite in apposite linee guida  adottate  ai
          sensi dell'articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  16
          maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorita' comunica
          le misure individuate dagli organizzatori alla  Commissione
          di cui all'articolo 80  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, la quale ne tiene conto ai fini  delle  valutazioni
          di propria competenza, nel corso di sedute alle quali  puo'
          invitare rappresentanti  delle  aziende  sanitarie  locali,
          specificamente competenti in materia di  sanita'  pubblica,
          al fine di acquisire  un  parere  circa  l'idoneita'  delle
          predette misure. Le  misure  sono  comunicate  altresi'  al
          Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa
          acquisizione del parere del  Comitato  provinciale  di  cui
          all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano
          sospesi gli spettacoli aperti al  pubblico  quando  non  e'
          possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
          presente articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma
          1-bis per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in
          sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
                1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano  luogo
          in sale da  ballo,  discoteche  e  locali  assimilati  sono
          consentite  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee   guida
          adottati  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso
          e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
          delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo  9,
          comma 2, con tracciamento dell'accesso alle  strutture.  La
          capienza non puo' comunque essere superiore al 75 per cento
          all'aperto e al 50 per cento al chiuso  rispetto  a  quella
          massima autorizzata. Nei locali al chiuso ove  si  svolgono
          le predette attivita' deve essere garantita la presenza  di
          impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria oppure  di
          sistemi  di  filtrazione  ad  elevata  efficienza  mediante
          filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria
          del virus SARS-CoV-2,  e  restano  fermi  gli  obblighi  di
          indossare  il   dispositivo   di   protezione   delle   vie
          respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione
          del momento del ballo. 
                2. In zona gialla, le misure di cui al primo  periodo
          del comma 1 si applicano anche per  la  partecipazione  del
          pubblico sia agli eventi e  alle  competizioni  di  livello
          agonistico riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
          con provvedimento del Comitato olimpico nazionale  italiano
          (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
          riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
          dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
          sportive associate, enti di promozione sportiva  ovvero  da
          organismi sportivi internazionali, sia agli eventi  e  alle
          competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.
          In zona gialla, la  capienza  consentita  non  puo'  essere
          superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per  cento  al
          chiuso rispetto  a  quella  massima  autorizzata.  In  zona
          bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al
          primo periodo  e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti
          muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non  puo'
          essere superiore al 75 per cento all'aperto  e  al  60  per
          cento al chiuso rispetto a quella massima  autorizzata.  Le
          percentuali massime di capienza di cui al presente comma si
          applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del
          pubblico  nei  luoghi  di  svolgimento   degli   eventi   e
          competizioni sportivi. Le attivita'  devono  svolgersi  nel
          rispetto delle linee guida adottate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita
          la Federazione medico  sportiva  italiana,  sulla  base  di
          criteri definiti dal Comitato  tecnico-scientifico.  Quando
          non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di
          cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e  le  competizioni
          sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 
                2-bis 
              3. In zona bianca e gialla, in relazione  all'andamento
          della situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei
          siti e degli eventi,  puo'  essere  stabilita  una  diversa
          percentuale massima di capienza  consentita,  nel  rispetto
          dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico,  con
          linee guida idonee a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al  comma  1,
          dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,
          per gli eventi e le competizioni di cui  al  comma  2,  dal
          Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. 
                4.» 
                «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi  COVID-19).
          - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e'  consentito  in  zona
          bianca esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
                  a) servizi  di  ristorazione  svolti  da  qualsiasi
          esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
          al chiuso; 
                  a-bis) alberghi e altre strutture ricettive; 
                  b)  spettacoli  aperti  al   pubblico,   eventi   e
          competizioni sportivi, nonche' attivita' che abbiano  luogo
          in sale da ballo, discoteche e locali  assimilati,  di  cui
          all'articolo 5; 
                  c) musei, altri istituti e luoghi della  cultura  e
          mostre, di cui all'articolo 5-bis; 
                  d) piscine, centri  natatori,  palestre,  sport  di
          squadra, centri benessere, anche all'interno  di  strutture
          ricettive,  di  cui  all'articolo  6,  limitatamente   alle
          attivita' al chiuso, nonche' spazi adibiti a  spogliatoi  e
          docce, con esclusione dell'obbligo  di  certificazione  per
          gli accompagnatori delle  persone  non  autosufficienti  in
          ragione dell'eta' o di disabilita'; 
                  e) sagre e  fiere,  convegni  e  congressi  di  cui
          all'articolo 7; 
                  f)  centri  termali,  salvo  che  per  gli  accessi
          necessari all'erogazione delle prestazioni  rientranti  nei
          livelli essenziali di  assistenza  e  allo  svolgimento  di
          attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi  tematici  e
          di divertimento; 
                  g) centri culturali, centri sociali  e  ricreativi,
          di cui all'articolo  8-bis,  comma  1,  limitatamente  alle
          attivita' al chiuso e con esclusione dei  centri  educativi
          per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
          attivita' di ristorazione; 
                  g-bis) feste conseguenti alle  cerimonie  civili  o
          religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; 
                  h) attivita' di sale gioco,  sale  scommesse,  sale
          bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter; 
                  i) concorsi pubblici. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche nelle zone  gialla,  arancione  e  rossa,  laddove  i
          servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e
          alle condizioni previste per le singole zone  salvo  quanto
          previsto al comma 2-bis. 
                2-bis. Nelle zone gialla e  arancione,  la  fruizione
          dei  servizi,  lo  svolgimento  delle   attivita'   e   gli
          spostamenti, limitati o sospesi ai  sensi  della  normativa
          vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in
          possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui
          all'articolo 9, comma 2, lettere a),  b)  e  c-bis),  e  ai
          soggetti di cui al comma 3,  primo  periodo,  nel  rispetto
          della  disciplina  della  zona  bianca.   Ai   servizi   di
          ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle  predette
          zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi
          di  ristorazione  all'interno  di  alberghi  e   di   altre
          strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
          alloggiati e delle mense e catering  continuativo  su  base
          contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di  cui
          al comma 1. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
          con i Ministri della salute, per l'innovazione  tecnologica
          e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono individuate le specifiche  tecniche  per  trattare  in
          modalita' digitale le predette certificazioni, al  fine  di
          consentirne    la    verifica     digitale,     assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. (71) 
                4. I  titolari  o  i  gestori  dei  servizi  e  delle
          attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2-bis  sono  tenuti  a
          verificare che l'accesso ai predetti  servizi  e  attivita'
          avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai  medesimi
          commi 1 e 2-bis. Le verifiche  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 sono effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel  caso  di  sagre  e
          fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi  di
          varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
          con apposita segnaletica, dell'obbligo del  possesso  della
          certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma
          1,  lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di
          controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si
          applicano al solo soggetto privo di  certificazione  e  non
          anche  agli  organizzatori  che  abbiano   rispettato   gli
          obblighi informativi. 
                5. Il Ministro della  salute  con  propria  ordinanza
          puo'  definire  eventuali  misure  necessarie  in  fase  di
          attuazione del presente articolo.» 
                «Art.  13  (Sanzioni).  -  1.  La  violazione   delle
          disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4,  4-bis,  5,
          6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis e' sanzionata ai sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Dopo
          due  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo  9-bis,  commesse  in  giornate  diverse,  si
          applica, a partire  dalla  terza  violazione,  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita'  da  uno  a  dieci  giorni.  Ferma  restando
          l'applicazione   delle    eventuali    sanzioni    previste
          dall'ordinamento  sportivo,  dopo  una   violazione   delle
          disposizioni di cui all'articolo 5, commi  1,  1-bis  e  2,
          relative alla capienza consentita  e  al  possesso  di  una
          delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo  9,
          comma 2, si applica, a partire  dalla  seconda  violazione,
          commessa in giornata diversa,  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. 
                2. Alle condotte previste dagli  articoli  476,  477,
          479, 480, 481, 482  e  489  del  codice  penale,  anche  se
          relative  ai  documenti  informatici  di  cui  all'articolo
          491-bis  del  medesimo  codice,  aventi   ad   oggetto   le
          certificazioni  verdi  COVID-19  in  formato   digitale   o
          analogico,  si  applicano  le  pene  stabilite  nei   detti
          articoli.» 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto-legge  6  agosto
          2021, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  agosto
          2021, n. 187, recante: «Misure urgenti per  l'esercizio  in
          sicurezza  delle  attivita'   scolastiche,   universitarie,
          sociali  e  in  materia  di  trasporti»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti in  materia  di  eventi
          sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico).  -
          1. Per la partecipazione del pubblico agli  eventi  e  alle
          competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3, del  decreto-legge  22  aprile
          2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          giugno 2021, n. 87, e'  possibile  prevedere  modalita'  di
          assegnazione  dei  posti  alternative   al   distanziamento
          interpersonale di almeno un metro. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato)»