((Art. 2 bis 
 
Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi  di
                       noleggio con conducente 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti  a  servizi
di noleggio con conducente, ad esclusione  di  quelli  impiegati  nei
servizi aggiuntivi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID 19, come previsto  dall'articolo  9-quater
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  e  la  capienza
consentita e' pari a quella massima di riempimento.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -   Si   riporta   l'articolo   9-quater   del   citato
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
                «Art. 9-quater (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. A far  data  dal  1°
          settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di
          cessazione  dello  stato  di   emergenza,   e'   consentito
          esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una    delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti  mezzi  di  trasporto  e  il  loro
          utilizzo: 
                  a) aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali  di
          trasporto di persone; 
                  b) navi e traghetti adibiti a servizi di  trasporto
          interregionale; 
                  c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto
          ferroviario passeggeri di tipo  interregionale,  Intercity,
          Intercity Notte e Alta Velocita'; 
                  d)  autobus  adibiti  a  servizi  di  trasporto  di
          persone, ad offerta indifferenziata, effettuati  su  strada
          in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
          piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
          prezzi prestabiliti; 
                  e)  autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con
          conducente; 
                  e-bis)  funivie,  cabinovie  e  seggiovie,  qualora
          utilizzate con la  chiusura  delle  cupole  paravento,  con
          finalita' turistico-commerciale  e  anche  ove  ubicate  in
          comprensori sciistici, senza limitazioni alla  vendita  dei
          titoli di viaggio; 
                  e-ter) mezzi impiegati  nei  servizi  di  trasporto
          pubblico locale o regionale. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. 
                3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche'  i
          loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo  dei
          servizi di cui  al  comma  1  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Per i mezzi del trasporto pubblico locale  o  regionale  le
          predette verifiche possono essere svolte secondo  modalita'
          a campione. 
                3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'  articolo
          4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
          di  contenimento  e  di  contrasto  dei   rischi   sanitari
          derivanti dalla  diffusione  del  COVID-19,  come  definite
          dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui  all'articolo
          10-bis del  presente  decreto,  integrano,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto  di
          legge e fino al 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione
          dello stato di  emergenza  nazionale,  il  contenuto  degli
          obblighi di servizio pubblico gravanti sui  vettori  e  sui
          gestori  di  infrastrutture   o   di   stazioni   destinati
          all'erogazione  ovvero  alla  fruizione   di   servizi   di
          trasporto pubblico di persone e di merci,  automobilistico,
          ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne,  anche
          non di linea, regolati da  atti,  autorizzazioni,  licenze,
          permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari,
          appalti o concessioni. 
                4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
          e  3  e'  sanzionata   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.