((Art. 3 bis 
 
            Interventi connessi con l'emergenza sanitaria 
 
  1. Le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni  di  euro,
fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la  continuita'
degli interventi di competenza del Commissario straordinario  di  cui
al suddetto articolo 122 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza  al  31
dicembre  2021,  in  via  eccezionale,  limitatamente  alle  elezioni
provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021  e  in  deroga  a  quanto
previsto dai commi  62,  secondo  periodo,  e  74,  secondo  periodo,
dell'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al  fine  di
rispettare  le  disposizioni  sul  distanziamento  sociale   per   il
contrasto del COVID-19, possono  essere  individuate  ulteriori  sedi
decentrate per procedere alle operazioni di voto,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.))