Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  oltre  alle  definizioni  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,  valgono  le
seguenti definizioni: 
    a) Ministero: il Ministero della transizione ecologica; 
    b) Linee guida ETS  del  2012:  comunicazione  della  Commissione
europea (2012/C 158/04) sugli «Orientamenti  relativi  a  determinati
aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo  scambio  di  quote  di
emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012» che si applicano fino
al 31 dicembre 2020; 
    c) Linee guida ETS  del  2021:  comunicazione  della  Commissione
europea (2020/C 317/04) sugli «Orientamenti  relativi  a  determinati
aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo  scambio  di  quote  di
emissione dei gas a effetto serra dopo il  2021»  in  vigore  dal  1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2030; 
    d) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti
all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; 
    e)  intensita'  massima  di  aiuto:  importo  totale   dell'aiuto
espresso in percentuale dei costi ammissibili; 
    f) soggetti beneficiari: imprese che operano in uno dei settori o
sottosettori elencati negli allegati delle Linee guida ETS del 2012 e
del 2021 ritenuti esposti ad un rischio concreto di  rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio al di fuori dell'Unione a causa dei costi
delle  emissioni  indirette  trasferiti   sui   prezzi   dell'energia
elettrica; 
    g)  soggetto  gestore:  il  soggetto  individuato  in  attuazione
dell'art. 3; 
    h) rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: si  intende  uno
scenario caratterizzato dall'incremento delle  emissioni  globali  di
gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di
fuori dell'Unione perche' non possono trasferire l'aumento dei  costi
provocato dall'EU ETS alla propria clientela  senza  incorrere  nella
perdita di una quota importante di mercato; 
    i)  audit  energetico  o  diagnosi  energetica:   una   procedura
sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo
di consumo energetico di un edificio o  gruppo  di  edifici,  di  una
attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi  pubblici
o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di  risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito  ai
risultati.