Art. 3 Dotazione e gestione finanziaria del Fondo 1. All'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse finanziarie di cui all'art. 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti di quanto indicato dalla legge. 2. Il Fondo puo' essere incrementato mediante disposizioni di legge successive. 3. La gestione del Fondo e' affidata a Acquirente Unico S.p.a. societa' per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprieta' al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016, che disciplina il trasferimento delle risorse ad acquirente unico e lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l'istruttoria delle domande di beneficio, l'erogazione degli aiuti, le verifiche previste dal presente decreto. 4. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, secondo criteri e modalita' stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3 nel limite massimo dell'1 (uno) per cento delle risorse disponibili.