Art. 3 
 
             Dotazione e gestione finanziaria del Fondo 
 
  1.  All'attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.   1,   sono
destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse
finanziarie di cui all'art. 23, comma 8  del  decreto  legislativo  9
giugno 2020, n. 47, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nei
limiti di quanto indicato dalla legge. 
  2. Il Fondo puo' essere incrementato mediante disposizioni di legge
successive. 
  3. La gestione del Fondo e'  affidata  a  Acquirente  Unico  S.p.a.
societa' per azioni del gruppo Gestore dei  servizi  energetici  (GSE
S.p.a.), di proprieta' al 100 per cento del Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base di apposita convenzione  con  il  Ministero
della transizione ecologica ai sensi dell'art. 63, comma  2,  lettere
b) e c)  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  che  disciplina  il
trasferimento delle risorse ad acquirente  unico  e  lo  svolgimento,
rispettivamente,  degli  adempimenti  amministrativi   e   gestionali
riguardanti  il  ricevimento  e  l'istruttoria   delle   domande   di
beneficio,  l'erogazione  degli  aiuti,  le  verifiche  previste  dal
presente decreto. 
  4. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, secondo  criteri
e modalita' stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3 nel  limite
massimo dell'1 (uno) per cento delle risorse disponibili.