Art. 4 
 
Ambito di applicazione degli aiuti di Stato  per  i  costi  indiretti
                delle emissioni prima e dopo il 2021 
 
  1.  Le  imprese,  indipendentemente  dalla  loro  forma  giuridica,
validamente costituite al momento della presentazione della  domanda,
possono beneficiare degli aiuti di Stato per i costi delle  emissioni
indirette regolamentati  in  questo  decreto,  indipendentemente  dal
fatto che siano o meno incluse nel regime  di  scambio  di  quote  di
emissioni, soltanto se operano in  uno  dei  settori  o  sottosettori
elencati, rispettivamente: 
    a) nell'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C
158/04) sugli orientamenti relativi  a  determinati  aiuti  di  Stato
nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei  gas
a effetto serra dopo il 2012 («Linee guida  ETS  del  2012»),  per  i
costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2020; nonche' 
    b) nell'allegato I della comunicazione della Commissione  (2020/C
317/04) sugli orientamenti relativi  a  determinati  aiuti  di  Stato
nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei  gas
a effetto serra dopo il 2021 («Linee guida  ETS  del  2021»),  per  i
costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il
31 dicembre 2030.