Art. 4 Ambito di applicazione degli aiuti di Stato per i costi indiretti delle emissioni prima e dopo il 2021 1. Le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, validamente costituite al momento della presentazione della domanda, possono beneficiare degli aiuti di Stato per i costi delle emissioni indirette regolamentati in questo decreto, indipendentemente dal fatto che siano o meno incluse nel regime di scambio di quote di emissioni, soltanto se operano in uno dei settori o sottosettori elencati, rispettivamente: a) nell'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2012 («Linee guida ETS del 2012»), per i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; nonche' b) nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2021 («Linee guida ETS del 2021»), per i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.