Art. 3 
 
        Estensione della rateazione per i piani di dilazione 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 2-ter, ((dopo  la  parola:  «rateazione,»))  sono  inserite  le
seguenti: «rispettivamente, di diciotto e». 
  2. I debitori che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, siano incorsi in decadenza da  piani  di  dilazione  di  cui
all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8  marzo  2020  sono
automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente  ai  quali
il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68,
commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31
ottobre 2021,  ferma  restando  l'applicazione  a  tali  piani  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo. 
  3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione  di
cui al comma 2: 
    a) restano validi gli atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei  medesimi;  b)  restano  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti  delle  rate  sospese  dei  predetti  piani  eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposte  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.