((Art. 3 bis 
 
              Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo 
                e limiti all'impugnabilita' del ruolo 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'estratto di ruolo non  e'  impugnabile.  Il  ruolo  e  la
cartella di pagamento che si  assume  invalidamente  notificata  sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che  dall'iscrizione  a  ruolo  possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a  una  procedura  di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo  80,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di  somme  allo  stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche  di
cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la  perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».))