((Art. 3 ter 
 
Rimessione in termini per il versamento  degli  importi  richiesti  a
  seguito del controllo automatizzato e formale  delle  dichiarazioni
  da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio
  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
  2020, n. 77 
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31  maggio  2020  e  non
eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale,
entro il 16 dicembre 2020, possono  essere  effettuati  entro  il  16
dicembre  2021,  senza  l'applicazione  di   ulteriori   sanzioni   e
interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Alle
minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in
6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2030,
si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))