((Art. 3 quater 
 
Misure urgenti per il parziale  ristoro  delle  federazioni  sportive
  nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni  e
  delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche 
 
  1. Al fine di far fronte alla significativa  riduzione  dei  ricavi
determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
delle successive misure di contenimento e gestione,  a  favore  delle
federazioni sportive nazionali, degli enti  di  promozione  sportiva,
delle associazioni e  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato e' disposto  il
rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al
31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
  2. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  1  devono  essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e di  interessi,  in  nove
rate mensili a decorrere  dal  31  marzo  2022.  Non  si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  termini
di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.))