Art. 4 
 
           Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
        delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 326, le parole «450 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «550 milioni» e le parole  «112  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «212 milioni»; 
    b) al comma 327, le parole «112 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «212 milioni». 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 100 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17.