((Art. 5 bis 
 
Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico  dei
             dipendenti pubblici in servizio all'estero 
 
  1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:   «due   volte
l'indennita' base»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ottantasette
quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui  all'articolo   1808,   comma   1,   lettera   b),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, due volte l'indennita' base». 
  2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da:  «un  contributo  fisso
onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle
seguenti: «una maggiorazione dell'indennita' di  servizio  all'estero
la cui misura e' rapportata all'indennita'  personale  spettante  per
sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del  coefficiente
di cui all'articolo 176, comma 2»; 
  b) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso  superiore  a  un
nono dell'indennita'  personale  annuale,  calcolata,  a  parita'  di
situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica,
con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2,
e rapportata alla distanza conformemente al comma 1»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera,  il  dipendente
presenta  un'attestazione  dell'effettivo  ricevimento   dei   propri
effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro  tre  mesi  dal
rientro  all'amministrazione   centrale,   il   dipendente   presenta
un'attestazione  dell'effettiva  spedizione   dei   propri   effetti,
rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia  le
attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base  degli  atti  in
suo possesso oppure a  seguito  di  verifiche  in  loco.  La  mancata
presentazione  delle  attestazioni  entro  i  termini  stabiliti  dal
presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione  di
cui al  presente  articolo  e  la  restituzione  degli  importi  gia'
percepiti». 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio  2022  e  con  riferimento  alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere dalla predetta data.))