((Art. 5 septies Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.))