((Art. 5 septies 
 
                 Modifica all'articolo 9 del decreto 
           del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 
 
  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i
servizi di trasporto resi a soggetti  diversi  dall'esportatore,  dal
titolare del regime di transito, dall'importatore,  dal  destinatario
dei beni o dal prestatore  dei  servizi  di  cui  al  numero  4)  del
medesimo primo comma». 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1°
gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente
a tale data in conformita' alla sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.))