((Art. 5 octies 
 
           Modalita' di pagamento delle spese di giudizio 
               da parte dell'agente della riscossione 
 
  1. L'agente della riscossione provvede  al  pagamento  delle  somme
dovute a titolo di spese e  onorari  di  giudizio  liquidati  con  la
pronuncia  di  condanna,  nonche'  di  ogni  accessorio   di   legge,
esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente
della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal  fine,
le somme di cui al primo periodo sono  richieste  in  pagamento  alla
competente  struttura  territoriale  dell'agente  della  riscossione,
indicata  nel  relativo  sito  internet  istituzionale,  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  di  posta  elettronica
certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto  a  fornire,  all'atto
della richiesta, gli estremi del proprio conto  corrente  bancario  e
non puo' procedere alla notificazione del  titolo  esecutivo  e  alla
promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette  somme,
se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa
richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  alle
pronunce di condanna emesse a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))