((Art. 3 bis Fondo turismo 1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' sostituito dal seguente: «3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme gia' assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))