Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «avente causa»: persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  il
costitutore della varieta', o del clone, trasferisce i propri diritti
e doveri relativamente all'utilizzo; 
    b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove  si  mettono  a
radicare le barbatelle; 
    c) «campo catalogo delle varieta' di viti  iscritte  al  Registro
nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione
di piante di tutte le varieta' iscritte al Registro  nazionale  delle
varieta' di viti (RNVV); 
    d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente  da
un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene
la produzione, anche temporanea; 
    e) «centro aziendale»: luogo  operativo  stabilmente  costituito,
provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore  professionale
svolge  le  attivita'  di  cui  all'articolo  65,  paragrafo,  1  del
regolamento  (UE)  2016/2031,  al  quale  afferiscono  i   campi   di
produzione; 
    f)  «certificato  del  costitutore»:   documento   di   carattere
amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varieta'  o
del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o
Base del materiale di moltiplicazione ai fini della  costituzione  di
vigneti di viti-madri; 
    g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varieta' conforme a
un ceppo di vite scelto  per  la  sua  identita'  varietale,  i  suoi
caratteri fenotipici e il suo stato sanitario; 
    h)  «Comitato  fitosanitario  nazionale»:  organismo  di  cui  al
decreto legislativo recante norme  per  la  protezione  delle  piante
dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della  legge  4
ottobre 2019, n. 117; 
    i) «costitutore»: la persona fisica o  giuridica  che  ha  creato
oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente  causa,
responsabile della  conservazione  in  purezza  della  varieta',  che
effettua   direttamente   o   affida   ad   un   responsabile   della
conservazione,  nonche'  dello  stato  sanitario  dei  materiali   di
moltiplicazione  delle  categorie  «Iniziale»  e  «Base»   di   detta
varieta'; 
    l) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale; 
    m) «materiali di moltiplicazione»: 
      1) piante di vite: 
        1.1) barbatelle franche: frazioni di  sarmenti  o  di  tralci
erbacei di vite,  radicati  e  non  innestati,  destinati  ad  essere
piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto; 
        1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o  di  tralci
erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte  sotterranea  e'
radicata; 
        1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle  franche  o  innestate
prodotte in contenitori alveolati o vasetti; 
        1.4)   barbatelle   reinnestate:   barbatelle   innestate   o
barbatelle     franche,     precedentemente     autorizzate      alla
commercializzazione, sulle quali e' stato rispettivamente  sostituito
o posto un nesto mediante innesto, messe a  dimora  in  vivaio  o  in
vasetto; 
        1.5)  barbatelle  rimesse:  barbatelle  franche  o  innestate
precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe  a  dimora
in vivaio o in vasetto; 
        1.6)  barbatelle  frigoconservate:   barbatelle   franche   o
innestate conservate in frigo per la campagna successiva; 
        1.7)  barbatelle  micropropagate:   barbatelle   franche   di
varieta' portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme
ascellari,  secondo  quanto  riportato  all'allegato  I  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante; 
      2) parti di piante di vite: 
        2.1) sarmenti: tralci di un anno; 
        2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati; 
        2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o  di  tralci
erbacei di vite, destinate  a  formare  la  parte  sotterranea  nella
preparazione delle barbatelle innestate; 
        2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite,
destinati  a  formare  la  parte  aerea  nella   preparazione   delle
barbatelle innestate o per gli innesti sul posto; 
        2.5) talee da  vivaio:  frazioni  di  sarmenti  o  di  tralci
erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche; 
    n) «micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di  varieta'  di
vite; 
    o) «operatore  professionale»:  come  definito  dall'articolo  2,
paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031; 
    p) «richiedente»: 
      1) per l'iscrizione di varieta':  persona  fisica  o  giuridica
che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una
varieta' ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne  garantisce
il mantenimento in conservazione. 
      2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che
presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro  nazionale,
responsabile della conservazione in purezza del clone,  che  effettua
direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonche'
dello  stato  sanitario  dei  materiali  di   moltiplicazione   delle
categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone; 
    q) «Servizio fitosanitario  nazionale»:  l'organismo  di  cui  al
decreto legislativo recante norme  per  la  protezione  delle  piante
dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della  legge  4
ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario  centrale
e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome; 
    r) «varieta'»: un insieme di vegetali  nell'ambito  di  un  unico
taxon botanico del  piu'  basso  grado  conosciuto,  il  quale  possa
essere: 
      1)  definito  mediante  l'espressione   delle   caratteristiche
risultanti da  un  dato  genotipo  o  da  una  data  combinazione  di
genotipi; 
      2)  distinto  da  qualsiasi  altro  insieme  vegetale  mediante
l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e 
      3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a
moltiplicarsi invariato; 
    s) «varieta' pubblica»: varieta' in libera moltiplicazione; 
    t) «vigneti  di  viti-madri»:  colture  di  viti  destinate  alla
produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio  o  di  nesti,
identificati in modo univoco nella denuncia di produzione; 
    u) «vite»:  le  piante  del  genere  Vitis  (L.)  destinate  alla
produzione  di   uve   o   all'utilizzazione   quali   materiali   di
moltiplicazione di queste stesse piante; 
    v) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione  di
barbatelle franche o di barbatelle innestate. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019,
          n. 117, si veda nelle note alle premesse.