Art. 3 
 
        Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  i  materiali  di
moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie: 
    a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»; 
    b) «materiali di moltiplicazione di Base»; 
    c) «materiali di moltiplicazione Certificati»; 
    d) «materiali di moltiplicazione Standard». 
  2. I requisiti delle categorie di cui  al  presente  articolo  sono
stabiliti all'articolo 22.