Art. 3 Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie: a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»; b) «materiali di moltiplicazione di Base»; c) «materiali di moltiplicazione Certificati»; d) «materiali di moltiplicazione Standard». 2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti all'articolo 22.